IL RETTORE
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168  e  in  particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  lo  statuto  di  Ateneo,  emanato  con  decreto rettorale n.
412/Int. del 30 marzo 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
del 10 aprile 1995) e modificatocon decreto rettorale n. 428/Int. del
18  aprile  1995  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22
aprile  1995),  decreto  rettorale  n.  677/Int.  dell'11 giugno 1997
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  156  del 7 luglio 1997),
decreto  rettorale  n.  242/Int.  del 10 marzo 1999 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999), decreto rettorale n. 938
del 21 settembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del
28  settembre  2000),  decreto  rettorale  n.  180  del  8 marzo 2001
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  71  del 26 marzo 2001) e
decreto  rettorale  n.  1444  del  29 novembre 2002 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 2 del 3 gennaio 2003) e in particolare l'art.
61  che  prevede  che  le  modifiche  di statuto siano deliberate dal
senato  accademico  con  il  voto  favorevole di almeno due terzi dei
componenti,  in  due  sedute  da  tenersi con intervallo di almeno un
mese;
  Vista  la  delibera del senato accademico nella seduta del 25 marzo
2003  che,  a  norma  del succitato art. 61, ha approvato la modifica
degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, comma 1, dello statuto di Ateneo;
  Vista  la delibera del senato accademico nella seduta del 15 aprile
2003 che ha approvato la modifica dell'art. 7, comma 2, dello statuto
di Ateneo;
  Vista  la delibera del senato accademico nella seduta del 20 maggio
2003,  che  ha  approvato,  nello  stesso  testo,  la  modifica degli
articoli 2, 3, 4, 5, 6, e 7, commi 1 e 2;
  Vista  la  nota prot. n. 16941 del 26 giugno 2003 con la quale sono
state  trasmesse  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
della ricerca le modifiche suddette;
  Vista  la  nota  prot.  n. 2421 del 22 luglio 2003, con la quale il
Ministero   dell'istruzione   dell'universita'  e  della  ricerca  ha
comunicato  di  non  avere  osservazioni  da formulare in merito alla
suddette modifiche;
  Ritenuto  che  il  procedimento  previsto  per  le  modifiche dello
statuto  di Ateneo si sia utilmente concluso e che si possa procedere
alla pubblicazione della citata modifica nella Gazzetta Ufficiale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto dell'Universita' «Ca' Foscari» di Venezia e' modificato
agli  articoli 2,  3,  4,  5, 6 e 7, commi 1 e 2, secondo il testo di
seguito riportato che sostituisce il precedente:
  «Art.   2   (Scopi   dell'Universita).   -   1.  Nel  perseguimento
dell'eccellenza nei diversi campi di studio, l'Universita' garantisce
la  libera  attivita' di ricerca dei docenti, che promuove fornendo i
necessari strumenti materiali ed attivando gli opportuni incentivi.
  2.  Concorre, attraverso la pubblicita' dei risultati scientifici e
il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale e scientifico
della comunita' nazionale e internazionale.
  3. Persegue la qualita' piu' elevata dell'istruzione, garantisce la
liberta'  di  insegnamento,  il  diritto  degli  studenti a un sapere
critico  e  a  una  formazione adeguata al loro inserimento sociale e
professionale  e  il  diritto  della societa' ad acquisire competenze
professionali rispondenti alle esigenze del suo sviluppo.
  4.  Promuove  l'accesso  ai  piu' alti gradi dello studio e il loro
completamento  ai  capaci  e  meritevoli  anche  se  privi  di mezzi,
contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di
opportunita'.   Cura   l'orientamento  per  l'iscrizione  agli  studi
universitari, organizza le attivita' di tutorato e quelle destinate a
favorire  l'inserimento  dei  laureati nel mondo del lavoro; promuove
attivita'  culturali,  sportive  e ricreative e sostiene le attivita'
formative autogestite dagli studenti.
  5.  Sul  piano internazionale l'Universita' persegue tutte le forme
di  collaborazione  atte  a  favorire la conoscenza e l'arricchimento
reciproco  fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di
docenti e studenti.
  6. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con
le  imprese  e  le  altre  forze  produttive,  in quanto strumenti di
diffusione,  valorizzazione  e  verifica  dei risultati della ricerca
scientifica.
  7.  Promuove  la  residenzialita' di docenti e studenti, in armonia
con la peculiarita' del contesto urbano veneziano.
  Art.   3  (Principi  relativi  all'azione  dell'Universita).  -  1.
L'Universita'  adegua  la  propria  offerta  didattica all'evoluzione
delle  realta'  di  riferimento e si impegna ad arricchire il proprio
patrimonio  culturale  e  scientifico  adoperandosi per accrescere le
risorse disponibili.
  2. L'Universita' attiva tutti i livelli di formazione universitaria
previsti  dallo  statuto, assicurando la corretta utilizzazione delle
strutture  e  il loro sviluppo programmato. L'ordinamento degli studi
e' disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo.
  3.  Le  attivita' didattiche, comprese le attivita' tutoriali, sono
organizzate   in  funzione  del  soddisfacimento  delle  esigenze  di
apprendimento e di formazione dello studente.
  4.  L'Universita'  favorisce  la  partecipazione  di  tutte  le sue
componenti  attraverso  i  propri  organi  consultivi e di proposta e
riconosce forme specifiche di garanzia dei diritti.
  5.   L'Universita'   riconosce   le  rappresentanze  sindacali  dei
dipendenti, che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme
stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.
  Cura    l'aggiornamento    del    proprio   personale   tecnico   e
amministrativo.
  Promuove   l'organizzazione  di  attivita'  culturali,  sportive  e
ricreative autogestite dal personale.
  Favorisce   inoltre   l'organizzazione  di  forme  associative  che
agevolino  l'integrazione e l'interazione tra le componenti, docenti,
personale tecnico e amministrativo e studenti.
  6. L'Universita' assicura la trasparenza degli atti e il diritto di
accesso ai documenti amministrativi.
  7. Nel rispetto della liberta' di ricerca dei docenti l'Universita'
stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei
fondi che essa destina alla ricerca.
  Art.  4  (Corsie  titoli). - 1. L'Universita' conferisce i seguenti
titoli:
    a) Laurea (L);
    b) Laurea specialistica (LS);
    c) Diploma di specializzazione (DS);
    d) Dottorato di ricerca (DR);
    e) Master universitario di e II livello (MU).
  2.   L'Universita'   rilascia,  inoltre,  attestati  relativi  alle
attivita' di aggiornamento e formazione alle quali essa partecipa.
  3.  I  corsi  di  laurea, di laurea specialistica e di dottorato di
ricerca sono indicati nel regolamento didattico di Ateneo.
  Art.  5  (Organizzazione  dell'Universita).  -  1. L'organizzazione
dell'Universita'  si  ispira  ai  principi della sussidiarieta' e del
decentramento, e riflette la distinzione fra attivita' di indirizzo e
di controllo e attivita' di gestione.
  2.  All'attivita' di indirizzo e controllo sono preposti i seguenti
organi di governo:
    a) il senato accademico;
    b) il consiglio di amministrazione;
    c) il rettore.
  3.  All'attivita'  di  vigilanza  e  di  controllo  sulla  gestione
contabile  e  finanziaria  e'  preposto  il collegio dei revisori dei
conti.
  4.  Gli organi di governo dell'Universita' sono assistiti da organi
consultivi e di proposta.
  Questi sono:
    a) il consiglio dei direttori di dipartimento;
    b) il comitato dei referenti sociali;
    c) il consiglio degli studenti.
  5.  Sull'operato  degli  organi  di  governo  e  delle strutture di
gestione  vigilano  il  difensore degli studenti e il comitato per le
pari opportunita' per le materie di competenza.
  6. L'attivita' di gestione e' svolta dal direttore amministrativo e
dai  dirigenti,  che rispondono dei relativi risultati, nonche' dagli
altri responsabili delle strutture dell'Universita'.
  7. Sono strutture dell'Universita':
    a) l'amministrazione centrale;
    b) i  dipartimenti,  i  centri  interdipartimentali e i centri di
erogazione di servizi;
    c) le facolta'.
  8.   L'Universita'   agisce   anche  in  collaborazione  con  altre
universita'   e  attraverso  la  promozione  o  l'adesione  a  centri
interuniversitari.
  9. Le strutture amministrative dell'Universita' sono organizzate in
modo  da assicurare l'economicita', la speditezza e la rispondenza al
pubblico     interesse     dell'azione     amministrativa,    nonche'
l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilita'.
  10.  L'Universita'  persegue i propri fini didattici, scientifici e
organizzativi  anche  attraverso  convenzioni  e  forme  associative,
consorzi  e societa', con altri soggetti pubblici e privati, italiani
e stranieri per attivita' in Italia e all'estero. In ogni caso devono
essere  rispettati  il  principio  della  pubblicita'  dei  risultati
scientifici ed ogni altra condizione derivante dal carattere pubblico
e dai fini propri dell'Universita'.
  11.   L'Universita'   cura   che   i   diritti   di  titolarita'  o
contitolarita'  della  proprieta'  intellettuale  e industriale e dei
diritti  connessi si concilino con il principio della pubblicita' dei
risultati della ricerca scientifica.
  Art.  6 (Funzioni del senato accademico). - 1. Il senato accademico
e'  organo di governo dell'Ateneo. Esso svolge funzioni di indirizzo,
normazione, programmazione, coordinamento e controllo delle attivita'
didattiche e o di ricerca dell'Ateneo.
  2. In particolare il senato accademico:
    a) elabora e approva i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo,
determinando  le  priorita'  nella  destinazione  delle  risorse  e i
criteri  di  ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi
della didattica e della ricerca;
    b) esprime il parere sul bilancio di previsione dell'Ateneo;
    c) delibera le modifiche allo statuto di Ateneo, i regolamenti di
Ateneo  e  il  codice  deontologico dei docenti, degli studenti e del
personale tecnico e amministrativo;
    d)  delibera  sull'offerta  didattica dell'Ateneo, ivi compresi i
corsi di dottorato di ricerca, sui criteri generali di determinazione
delle  tasse  e  dei contributi degli studenti e su ogni altra misura
intesa a garantire il diritto allo studio;
    e) delibera la costituzione, la modificazione e la disattivazione
delle strutture didattiche e di ricerca, approvandone i regolamenti;
    f) istituisce  centri, anche interuniversitari, di eccellenza, di
ricerca,  di  servizi  e  ogni altra struttura operativa dell'Ateneo,
esercitando un controllo annuale sulle attivita' dei medesimi;
    g) delibera la destinazione dei posti del personale docente sulla
base  delle  proposte  deliberate  dai  consigli  di facolta' e delle
disponibilita'     finanziarie    accertate    dal    consiglio    di
amministrazione;
    h) definisce  i  criteri  di destinazione delle risorse in ordine
alla  formazione  dell'organico  di  Ateneo  del  personale tecnico e
amministrativo;
    i) dirime i conflitti fra le strutture dell'Universita';
    l)  approva  le  convenzioni-tipo  e  i contratti-tipo con enti e
istituzioni  esterni  attinenti all'organizzazione e al funzionamento
della   didattica   e   della  ricerca;  approva  le  convenzioni  di
particolare rilievo per l'Ateneo;
    m)  designa  il  collegio  dei  revisori  dei conti e gli esperti
componenti il consiglio di amministrazione di sua competenza;
    n) determina  gli  organi  e  le  strutture  ai  cui  titolari  o
componenti   puo'  essere  assegnata  un'indennita'  di  carica,  ivi
compresi  l'indennita'  di  carica  del  rettore e gli emolumenti dei
componenti del consiglio di amministrazione, e ne propone l'ammontare
a quest'ultimo;
    o) esprime  un parere sui programmi edilizi dell'Ateneo, in vista
delle delibere del consiglio di amministrazione;
    p) esprime  pareri  su  tutte le altre materie ad esso sottoposte
dal  rettore,  nonche' su quelle di particolare interesse dell'Ateneo
spettanti ad altri organi.
  3.   Il   senato   accademico  motiva  esplicitamente  le  delibere
eventualmente  difformi  dai  pareri  obbligatori  acquisiti da altri
organi dell'Ateneo.
  Art.  7  (Composizione del senato accademico). - 1. Fanno parte del
senato accademico i seguenti componenti:
    a) il rettore;
    b) i presidi di facolta';
    c) il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;
    d) il presidente del consiglio degli studenti;
    e) un  numero  di docenti pari al doppio di quello dei presidi di
facolta'  meno uno, eletti dai docenti dell'Ateneo, con voto limitato
a uno;
    f)  tre  rappresentanti  del personale tecnico e amministrativo e
dei  collaboratori ed esperti linguistici eletti secondo le modalita'
dettate dal regolamento generale di Ateneo;
    g) due  rappresentanti  degli  studenti  designati  dal consiglio
degli studenti.
  2.  Le  rappresentanze  di  cui  alle lettere d), f) e g) del primo
comma  del  presente  articolo  partecipano  a tutte le discussioni e
hanno  diritto  di voto sulle materie di cui all'art. 6, ad eccezione
di  quelle  di  cui  alla  lettera  g)  del seconda comma e di quelle
implicanti valutazione sull'attivita' scientifica dei singoli docenti
o delle strutture.».
    Venezia, 1° agosto 2003
                                                   Il rettore: Ghetti